Art. 27.

      1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio di vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, ha funzioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
      2. Ai fini della sua identificazione, il personale di cui al comma 1 deve essere dotato di una speciale tessera, munita di fotografia, rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.